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Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa

Ultimo Aggiornamento: 08/10/2016 18:47
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08/10/2016 18:24
 
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è noto a tutti che il legislatore ha voluto promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A tal fine è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2010 che è stato più volte prorogato con successivi decreti di seguito specificati.

Il decreto ci impone di possedere un titolo per l'esercizio della pesca mediante registrazione al seguente link:

Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa

La comunicazione, anche attraverso l'ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le associazioni di pesca professionale, prevede di fornire alcune informazioni molto semplici, le generalità, il tipo di pesca praticato, le Regioni in cui si pratica questa attività.

L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l'esercizio della pesca.

Chi non avrà fatto la comunicazione, se soggetto a controlli, dovrà svolgere gli adempimenti previsti entro dieci giorni per non incorrere in sanzioni.
Il servizio consente, al pescatore di fornire i propri dati e di produrre l'attestato, alle associazioni di operare per conto di tutti i pescatori che ne fanno richiesta.

di seguito il decreto e l'ultima proroga




Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali


VISTA la legge 14 luglio 1965,n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;

VISTA il decreto ministeriale l° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca; 

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n.1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

RITENUTA la necessità provvedere al rilevamento della consistenza dell' attività di pesca sportiva in mare regolata dalla pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;

SENTITA la Commissione Consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. La comunicazione ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al presente decreto.
3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it. ovvero presso l'Autorità Marittima.

Articolo 2
1. Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l'attestazione dell'invio della comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo, non presenti l'attestazione di cui al precedente comma, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento la comunicazione di cui all'art.l ovvero presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.
3. In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 3
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzètta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 6 dicembre 2010

IL MINISTRO
GIANCARLO GALAN





MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


DECRETO 23 marzo 2016

Proroga delle comunicazioni in materia di pesca sportiva. (16A02717)(GU n.82 del 8-4-2016)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n.1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg.(CE) n.1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) della Commissione europea dell'08 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n.850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale e' stata prorogata la validita' delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle GG.UU. n. 35 del 12 febbraio 2015 e n. 1 del 2 gennaio 2015;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validita' delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' di monitoraggio sull'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa;

Decreta:

Articolo unico

1. La validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, e' prorogata al 31 dicembre 2016.
2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresi', ai fini dell'esercizio dell'attivita' di pesca da terra e hanno validita' sino al 31 dicembre 2016;
3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Questo decreto e' immediatamente efficace e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2016

Il sottosegretario di Stato
Castiglione
[Modificato da Fabio.Spinoso 08/10/2016 18:47]
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